Obbligo di registrazione (art. 44(2)): i produttori (EPR) devono registrarsi in ogni Stato membro UE in cui immettono per la prima volta sul mercato imballaggi o prodotti imballati, oppure in cui disimballano prodotti imballati senza essere il consumatore finale.
I produttori sostengono la responsabilità finanziaria nell’ambito dell’EPR. I loro contributi finanziari devono coprire in particolare i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di imballaggio, nonché i costi di etichettatura dei contenitori per i rifiuti e di realizzazione di studi sulla composizione dei rifiuti urbani misti (art. 45(1) e (2)). La configurazione specifica dei sistemi EPR, e quindi anche il livello pratico e la struttura delle tariffe, non è ancora definita in via definitiva, poiché ciò è in larga misura lasciato ai singoli Stati membri UE.